Ecco il comunicato del giudice sportivo:
“Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni, bengala e petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
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Fonte: Legaseria.it
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