Errore nella compilazione della distinta: sconfitta a tavolino UFFICIALE

Una svista nel momento di diramare la distinta è costata molto cara. La sentenza del giudice sportivo non è tardata ad arrivare: c’è la sconfitta a tavolino.

Verdetto del campo ribaltato. Per una motivazione che sicuramente farà discutere ma che, in termini di regolamento, è assolutamente ineccepibile. Il rammarico della compagine di casa è palpabile: non potrebbe essere altrimenti. Quanto successo nel corso di Castellanzese-Academy Legnano, del resto, è destinato a far parlare di sé ancora per molto. Ma andiamo con ordine.

Errore nella compilazione della distinta: sconfitta a tavolino UFFICIALE
Martello giudice (Ansafoto) – Asromalive.it

La Castellanzese, al termine di una partita pirotecnica, era riuscito ad archiviare la pratica con relativa facilità con un rotondo 4-2. I tre punti, però, sono stati cancellati dalla sentenza della Procura Federale che ha deciso di accogliere il ricorso presentato dall’Academy Legnano, assegnando a quest’ultima la vittoria a tavolino. Nel momento di compilare la distinta di gara, infatti, la Castellanzese ha selezionato il calciatore sbagliato.

Sconfitta a tavolino UFFICIALE: l’errore costa carissimo

Il ricorso presentato dagli ospiti, che si erano accorti del clamoroso errore degli avversari, è stato accettato. La Procura Federale ha deciso di assegnare la sconfitta a tavolino alla Castellanzese che sta continuando a rivendicare le sue ragioni per ribaltare nuovamente il risultato. Di seguito la nota ufficiale:

Errore nella compilazione della distinta: sconfitta a tavolino UFFICIALE
Logo FIGC (Lapresse) – Asromalive.it

La Procura Federale ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza. Dagli atti citati risultata che il calciatore n° 8 Banfi Riccardo nato il 24.09.2009 ha partecipato attivamente alla gara ed è stato sostituito al 36° del 2^ tempo. Rilevato che il calciatore come Riccardo non aveva titolo a partecipare alla gara, in ragione dell’età, delibera di accogliere il ricorso e di sanzionare la società Castellanzese con la perdita della gara per (0-3)”.

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