
Inoltre, l’Alta Corte ha respinto l’istanza cautelare urgente proposta dalla società A.S. Roma S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell’esecuzione, l’annullamento e comunque la riforma/revisione della decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l’ammenda di euro 80.000 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori, ex art. 18, lett. e), GCS”.
L’Alta Corte di Giustizia ha però chiesto però un intervento della Giunta del Coni sulla norma che ha portato alla squalifica. La Corte, come si legge nel dispositivo, “dispone la trasmissione della presente decisione alla Giunta Nazionale del CONI e, tramite la stessa, alla FIGC, per le valutazioni e determinazioni di competenza in ordine alla congruità e applicabilità della normativa sanzionatoria posta a base delle misure comminate”.
Fonte: coni.it




